ART. 1) È costituita l’Associazione Culturale denominata Acini in Fermento (più avanti per brevità definita solo “Associazione”). L’Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico. È aperta a tutti coloro che intendano praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività degli organi sociali.
ART. 2)
1. L’Associazione ha sede legale in Roma, Piazza Clemente Origo, 6 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3)
1. L’Associazione non ha fini di lucro e svolge attività istituzionali a favore degli associati e di terzi in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 4)
L’Associazione persegue le finalità primarie di promozione, diffusione e valorizzazione dell’arte e della cultura enogastronomica, nonché le
professioni ad essa collegate tra cui quella di sommelier, sommelier professionista, sommelier dell’olio, barman, chef, giornalista del vino, dell’olio e
del cibo attraverso attività di carattere culturale, didattico, formativo e editoriale nonché quelle di solidarietà sociale.
Allo scopo di realizzare le finalità di cui sopra, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
ART. 5)
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali sussidiarie sempre in conformità agli scopi
istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi. Potrà altresì esercitare
ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati.
L’Associazione potrà inoltre:
ART. 6)
1. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento
dei fini istituzionali.
2. L’associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri associati.
3. L’associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.
4. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire in maniera attiva, al
raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
5. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
6. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
7. Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ogni sesso, purché maggiorenni.
8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, o denominazione per le persone
giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo di posta elettronica; dichiarando di aver preso visione e di attenersi al presente
Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio direttivo ha 30 giorni per decidere la non ammissione del socio. Passato tale termine la domanda si considera accettata. In caso di non
ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Il socio ha diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione ed ha l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello
statuto e degli eventuali Regolamenti, e di segnalarne le violazioni al Consiglio Direttivo.
ART. 7)
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
2. L’Associazione prevede l’apporto di “sostenitori”, che sono tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo
economico nei termini stabiliti. I sostenitori pur non essendo soci, hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in
volta intraprese dall’Associazione.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono
pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
5. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 8)
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà
degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 9)
1. Lo status di socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e devono essere ratificate da parte della prima Assemblea
utile. Contro il provvedimento di espulsione il socio espulso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua
prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
3. La perdita di qualifica dei soci nei casi di decesso o dimissioni è considerata automatica. La qualità di socio è intrasmissibile a qualunque titolo.
ART. 10)
1. Sono organi dell’Associazione:
2. L’Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presidente onorario tra le persone particolarmente significative per lo sviluppo delle attività o
tra coloro che si sono distinti con la propria opera per la promozione dei diritti umani e civili.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono svolte in forma gratuita.
ART. 11)
1. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
2. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
4. All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax)
purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo
dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 12)
1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
2. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta
motivata al Consiglio Direttivo da almeno 2/10 (due decimi) dei soci in regola con la quota associativa o da almeno 1/3 (un terzo) dei
Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i
soci, un segretario verbalizzante.
4. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare e verificare il diritto di intervenire in Assemblea.
5. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di
votazioni.
ART. 13)
1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.
2. L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, la
delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, la
delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
4. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dall’ articolo 26 e 27 del presente Statuto.
ART. 14)
1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.
3. Non sono ammesse deleghe.
ART. 15)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci in regola con la quota associativa, e resta
in carica per nove (9) esercizi o fino a revoca o dimissioni.
2. Per essere eletti al Consiglio Direttivo occorre essere soci in regola con la quota associativa.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei
non eletti in regola con la quota associativa. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la
nomina. Allorché fosse esaurita la lista dei non eletti, l’assemblea indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed attribuisce ad uno dei suoi
membri le funzioni di Segretario e ove necessario quella di Tesoriere.
5. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente vengono nominate nell’atto costitutivo.
ART. 16)
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo e fatta a cura del Presidente con avviso da inviarsi, anche via e-mail almeno otto giorni prima di quello
stabilito per la riunione. Nei casi d’urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente un giorno prima di quello fissato per la
riunione.
3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
4. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
ART. 17)
Il Consiglio Direttivo:
a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) nomina e revoca i dirigenti (ivi compreso Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, e Segretario), collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
f) delibera circa la non ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
g) determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
i) determina eventuali rimborsi spese ai componenti gli organi sociali, o delegati;
j) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
ART. 18)
Il Presidente:
a) è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale;
b) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;
c) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in
qualsiasi grado e giudizio.
d) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni
sono esercitate dal Vice Presidente;
e) presiede e convoca il Consiglio Direttivo ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica ordinaria dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato;
g) presiede e convoca l’Assemblea, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 19)
Il Segretario:
a) è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo;
b) cura l’attività amministrativa dell’associazione;
c) tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere, qualora il Consiglio Direttivo ne ritenesse opportuna la attività:
a) è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo;
b) tiene aggiornata la contabilità e conserva la relativa documentazione;
c) tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 20)
Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall’Assemblea anche tra persone non socie.
Il Collegio dei Sindaci Revisori
a) elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni;
b) controlla l’amministrazione dell’Associazione;
c) vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
d) accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
e) può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo;
f) i Sindaci Revisori durano in carica quanto il consiglio direttivo, e sono rieleggibili.
ART. 21)
Il Collegio dei Probiviri, qualora l’Assemblea stessa li ritenga utili per il raggiungimento degli scopi sociali, sono nominati dall’Assemblea in un
numero di tre. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del
Consiglio Direttivo.
Compiti del Collegio dei Probiviri è la decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per
controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile.
ART. 22)
1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
2. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
Art. 23)
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie rappresentano unicamente un
versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alc
ART. 24)
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del
Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.
2. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a
spese del richiedente.
ART. 25)
1. Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere
presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione,
con distinzione tra quella attinente all’attività istitu
ART. 26)
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli
associati.
ART. 27)
1. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica
utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662,
(Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 28)
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
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